A proposito di patente, gli ultimi anni hanno portato parecchie novità a proposito del diabete. Chi come me ha dichiarato di essere diabetico alla richiesta/rinnovo della patente, sa bene che spesso e volentieri si è costretti a passare davanti alla Commissione Medica.

Pochi ancora sanno che nel 2006 è uscito una circolare del Ministero della Sanità che stabilisce le nuove linee guida per il rinnovo della patente e che potete trovare al seguente link:

http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_785_allegato.pdf

La circolare, sebbene scritta in politichese, stabilisce che il diabetologo ha a tutti gli effetti lo stesso potere decisionale della commissione medica. Attraverso un apposito modulo, il diabetologo può certificare lo stato di compenso ed il periodo di rinnovo della patente… e questo diventa un documento ufficiale per il rinnovo.

E’ stato pure modificato il Codice della Strada ed in particolare l’articolo 119, che riguarda direttamente gli affetti da patologie “invalidanti” (odio questa parola).

http://www.trasporti.gov.it/page/NuovoSito/site.php?p=normativa&o=vd&id=676&id_dett=1908&id_cat=34

Segnalo in particolare:

Comma 2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

Comma 2-bis.L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida (1).

Comma 3. L’accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. (2).

Comma 4. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:

[...]

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale (1).

Riassumendo, nel caso di patente A e B le regole le stabilisce l’asl di appartenenza (cioè la Regione alla fine) mentre per le patenti C, D si passa comunque dalla Commissione Medica. In ogni caso si può fornire il certificato del diabetologo per facilitare la procedura.

Alcune regioni permettono di evitare la visita in commissione (basta andare con il certificato del diabetologo alla scuola guida), altre invece ti fanno pagare per una visita di 2 minuti esatti in cui basta mostrare il certificato e vai a casa (regione a caso, il Piemonte! Raised Eyebrow). INFORMATEVI NELLA VOSTRA REGIONE!

Ecco alcuni consigli sparsi:

  1. Quando il rinnovo si avvicina, è bene chiedere al centro diabetologico alcuni esami importanti tipo Fondo oculare e glicata. Questi esami sono gratuiti se ve li chiede il centro, mentre sono a pagamento se ve li chiede la commissione.
  2. Le liste d’attesa in commissione sono spesso lunghe, prenotate almeno un paio di mesi prima della scadenza.
  3. Nel caso di patente nuova, il certificato è necessario per ottenere il foglio rosa. Occhio che se dovete rifare il foglio rosa, ci vuole un’altro certificato.

Per quanto riguarda la durata del rinnovo, si applica l’art. 126 del codice della strada:

Comma 4. L’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all’art. 116, comma 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici (1).
Comma 4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità (2).

Quindi, per chi ha la patente A e B al massimo è 5 anni, mentre per chi ha la patente C e D al massimo è 1 anno.

Altra alternativa da furbetto del quartiere è quella di non dichiarare il diabete all’atto del rinnovo/richiesta della patente. Ma noi italiani siamo gente onesta, no? … NO!?